Art. 3.
  I  vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere
iscritti  a  titolo  provvisorio,  solo  per l'annata 2000, nell'albo
previsto  dall'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a
giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Veneto, le denuncie
risultino  attendibili, nel caso in cui la regione medesima non abbia
potuto   effettuare,   per  dichiarata  impossibilita'  tecnica,  gli
accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.