Art. 4.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Arcole",   in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2  dell'unito
disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, possono essere iscritti a
titolo  transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti
di  vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato
art.  2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino del
20%  il  totale  delle viti dei vitigni previsti per la produzione di
detti vini.
  La  deroga  di  cui  sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento  comunitario  2392/89  paragrafo  1,  lettera  2, secondo
trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per
un minimo dell'85%.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
precedente  comma  saranno  cancellati  d'ufficio dall'albo qualora i
produttori  interessati  non abbiano provveduto ad apportare ai detti
vigneti  le  modifiche necessarie per uniformare la loro composizione
ampelografica  alle  disposizioni  di cui all'art. 2 dell'unito testo
del  disciplinare  di  produzione dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.