Art. 4. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Arcole", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario 2392/89 paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare ai detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito testo del disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.