Art. 5.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vino  con  la  denominazione di origine controllata
"Arcole"  e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 settembre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio