Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vino con la denominazione di origine controllata
"Arcole" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2000
Il direttore generale: Ambrosio