Art. 2.
  1.  Per  la  determinazione  dei  redditi ai fini dell'applicazione
delle  lettere  a)  e  b) dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n.
493,  si  fa  riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF,
riferito  all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista
dal  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi dell'art. 11, comma 1,
della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.