Art. 3.
  1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo
e  per  l'accertamento  dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre
1999,  n.  493,  e  nelle  modalita' di attuazione dell'art. 11 della
medesima  legge,  si  avvale  dei  dati  disponibili presso i servizi
comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.
  2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL, il Ministero
dell'interno  e  il  Ministero delle finanze potranno essere definite
modalita'  tecniche  e  procedurali  per  garantire l'accesso ai dati
necessari  nel  rispetto  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni.
    Roma, 15 settembre 2000

          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi

                      Il Ministro dell'interno
                               Bianco

                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco