Art. 3. 1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalita' di attuazione dell'art. 11 della medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria. 2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze potranno essere definite modalita' tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Roma, 15 settembre 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro dell'interno Bianco Il Ministro delle finanze Del Turco