IL MINISTRO DELL'UNIVERSITa' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000); Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza dell'8 giugno 2000; Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nell'adunanza plenaria del 23 giugno 2000; Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 20 luglio 2000 e il 27 luglio 2000; Considerato che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si e' convenuto di adottare: a) "un sistema di titoli di semplice leggibilita' e comparabilita'... al fine di favorire la immediata idoneita' all'impiego dei cittadini europei e la competitivita' internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore"; b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello" in sequenzialita' tra di loro; Considerato che la dichiarazione di Bologna indica nel consolidamento di un sistema di crediti didattici - sul modello del Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti Accademici (ECTS) di cui alla decisione del Consiglio della Comunita' europea 87/377 del 15 giugno 1987 - acquisibili anche in contesti diversi, lo strumento atto ad assicurare la piu' ampia e diffusa mobilita' degli studenti e la flessibilita' e integrazione dei curricula; Considerato che, solo a condizione di una piena attuazione di tali principi da parte dei Paesi europei, puo' determinarsi l'effettivo sviluppo di uno spazio europeo della cultura e della conoscenza, conferendo ai cittadini le competenze necessarie per affrontare le sfide emergenti, insieme alla consapevolezza dei valori condivisi e della appartenenza ad uno spazio sociale e culturale comune; Considerato che la creazione di una Europa della Conoscenza e' ormai diffusamente riconosciuta come insostituibile fattore di crescita economica, sociale ed umana, e come elemento indispensabile per consolidare ed arricchire la cittadinanza europea; Considerato che l'Universita' in tutte le sue articolazioni deve assicurare la elaborazione e trasmissione di un sapere critico alimentato dall'incessante impegno nella attivita' di ricerca scientifica; Considerata la inderogabile necessita' di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la liberta' di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un piu' proficuo rapporto con la societa' ed il sistema produttivo; Considerato che, in attuazione dell'impegno assunto in ambito europeo, il primo ciclo e' stato individuato dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 nel corso di laurea di durata triennale; Considerato che tale corso di laurea "ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nonche' la acquisizione di specifiche conoscenze professionali", secondo il disposto dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Considerata la necessita' di ispirare la organizzazione didattica a criteri di coordinamento e collegialita' nella attribuzione dei crediti, nel dimensionamento del carico di attivita' degli studenti e nella definizione delle modalita' di verifica della loro preparazione, anche per garantire effettiva coerenza tra durata programmata e durata effettiva dei corsi di studio; Considerata la necessita' di disporre di figure professionali adeguate sul piano quantitativo e qualitativo per le attivita' di ricerca sviluppo e innovazione tecnologica, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Programma Nazionale della ricerca 2001-2003 recepite dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio 2000 (deliberazione n. 51/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000); Considerata la necessita' di garantire un ampio ventaglio di offerta formativa, anche per assicurare pieno riconoscimento ai nuovi saperi prodotti dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche; Ritenuto di accogliere le proposte condizionanti concordemente avanzate dalle competenti commissioni parlamentari, cosi' specificate: a) che siano conservate le denominazioni delle classi proposte nello schema di decreto ministeriale; b) che sia individuata la classe di scienze turistiche; c) che sia confermata la distinzione fra la classe di scienze dei beni culturali e quella delle tecnologie per la conservazione e per il restauro dei beni culturali; d) che nella denominazione della classe 34 si aggiunga, prima dell'aggettivo psicologiche, il sostantivo "tecniche"; e) che la classe di scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo assuma la denominazione di scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; Ritenuto di accogliere le convergenti richieste, avanzate dal CUN e dal CNSU, di piu' puntuale ed esplicita definizione degli obiettivi formativi e delle finalizzazioni professionali per ciascuna classe; Ravvisata altresi' l'esigenza di sottoporre le attivita' formative all'interno di ciascuna classe ad un attento monitoraggio al fine di assicurare, ove necessario, maggiore coerenza con gli obiettivi e le finalizzazioni di ciascuna classe medesima; Ritenuto che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non menzionare l'attivita' di docenza, dovendo essere la relativa materia definita in altra sede; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 42. 2. Le universita', nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza. 3. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.