IL MINISTRO DELL'UNIVERSITa'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Visto  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
   Vista  la  legge  19  ottobre  1999,  n.  370  ed  in  particolare
l'articolo 6, comma 6;
   Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare
gli articoli 3, 4, 5 e 10;
   Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre 1999 concernente la
rideterminazione  dei  settori  scientifico-disciplinari  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5 gennaio 2000), e successiva
rettifica  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2000);
   Visto  il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nell'adunanza dell'8 giugno 2000;
   Visto   il   parere   del   Consiglio   Nazionale  degli  Studenti
Universitari (CNSU), reso nell'adunanza plenaria del 23 giugno 2000;
   Visti  i  pareri della VII Commissione permanente del Senato della
Repubblica  e  della  VII  Commissione  permanente  della  Camera dei
deputati, resi rispettivamente il 20 luglio 2000 e il 27 luglio 2000;
   Considerato  che  con la dichiarazione solennemente sottoscritta a
Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si e'
convenuto di adottare:
   a)   "un   sistema   di   titoli   di   semplice   leggibilita'  e
comparabilita'...   al   fine  di  favorire  la  immediata  idoneita'
all'impiego  dei cittadini europei e la competitivita' internazionale
del sistema europeo dell'istruzione superiore";
   b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di
primo e secondo livello" in sequenzialita' tra di loro;
   Considerato   che   la   dichiarazione   di   Bologna  indica  nel
consolidamento  di  un sistema di crediti didattici - sul modello del
Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti Accademici (ECTS) di cui
alla  decisione  del  Consiglio della Comunita' europea 87/377 del 15
giugno  1987  -  acquisibili  anche in contesti diversi, lo strumento
atto ad assicurare la piu' ampia e diffusa mobilita' degli studenti e
la flessibilita' e integrazione dei curricula;
   Considerato che, solo a condizione di una piena attuazione di tali
principi  da  parte  dei Paesi europei, puo' determinarsi l'effettivo
sviluppo  di  uno  spazio  europeo  della cultura e della conoscenza,
conferendo  ai  cittadini  le competenze necessarie per affrontare le
sfide  emergenti,  insieme alla consapevolezza dei valori condivisi e
della appartenenza ad uno spazio sociale e culturale comune;
   Considerato  che  la  creazione  di una Europa della Conoscenza e'
ormai   diffusamente  riconosciuta  come  insostituibile  fattore  di
crescita  economica, sociale ed umana, e come elemento indispensabile
per consolidare ed arricchire la cittadinanza europea;
   Considerato  che  l'Universita' in tutte le sue articolazioni deve
assicurare  la  elaborazione  e  trasmissione  di  un  sapere critico
alimentato   dall'incessante   impegno  nella  attivita'  di  ricerca
scientifica;
   Considerata  la inderogabile necessita' di dare piena ed integrale
attuazione  all'art.  33  della  Costituzione, riconoscendo a ciascun
ateneo   la  liberta'  di  definire  flessibilmente  gli  ordinamenti
didattici  anche  per  assicurare  un  piu'  proficuo rapporto con la
societa' ed il sistema produttivo;
   Considerato  che,  in  attuazione  dell'impegno  assunto in ambito
europeo, il primo ciclo e' stato individuato dal decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 nel corso di laurea di durata triennale;
   Considerato che tale corso di laurea "ha l'obiettivo di assicurare
allo   studente   un'adeguata   padronanza   di  metodi  e  contenuti
scientifici generali nonche' la acquisizione di specifiche conoscenze
professionali",  secondo il disposto dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
   Considerata  la necessita' di ispirare la organizzazione didattica
a  criteri  di  coordinamento  e collegialita' nella attribuzione dei
crediti, nel dimensionamento del carico di attivita' degli studenti e
nella   definizione   delle   modalita'   di   verifica   della  loro
preparazione,  anche  per  garantire  effettiva  coerenza  tra durata
programmata e durata effettiva dei corsi di studio;
   Considerata  la  necessita'  di  disporre  di figure professionali
adeguate  sul  piano  quantitativo  e qualitativo per le attivita' di
ricerca  sviluppo  e  innovazione  tecnologica,  in  coerenza  con le
indicazioni contenute nelle Linee Guida del Programma Nazionale della
ricerca  2001-2003  recepite  dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio
2000  (deliberazione  n. 51/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 25 luglio 2000);
   Considerata  la  necessita'  di  garantire  un  ampio ventaglio di
offerta formativa, anche per assicurare pieno riconoscimento ai nuovi
saperi prodotti dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche;
   Ritenuto  di  accogliere  le  proposte condizionanti concordemente
avanzate    dalle    competenti   commissioni   parlamentari,   cosi'
specificate:  a)  che  siano conservate le denominazioni delle classi
proposte nello schema di decreto ministeriale; b) che sia individuata
la classe di scienze turistiche; c) che sia confermata la distinzione
fra la classe di scienze dei beni culturali e quella delle tecnologie
per  la  conservazione  e  per il restauro dei beni culturali; d) che
nella denominazione della classe 34 si aggiunga, prima dell'aggettivo
psicologiche,  il  sostantivo "tecniche"; e) che la classe di scienze
sociali  per la cooperazione e lo sviluppo assuma la denominazione di
scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
   Ritenuto  di accogliere le convergenti richieste, avanzate dal CUN
e dal CNSU, di piu' puntuale ed esplicita definizione degli obiettivi
formativi e delle finalizzazioni professionali per ciascuna classe;
   Ravvisata altresi' l'esigenza di sottoporre le attivita' formative
all'interno  di ciascuna classe ad un attento monitoraggio al fine di
assicurare,  ove necessario, maggiore coerenza con gli obiettivi e le
finalizzazioni di ciascuna classe medesima;
   Ritenuto che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non
menzionare l'attivita' di docenza, dovendo essere la relativa materia
definita in altra sede;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Il  presente  decreto  definisce, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto  ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di
laurea di cui agli allegati da 1 a 42.
   2.  Le  universita',  nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto
decreto  ministeriale,  procedono all'istituzione dei corsi di laurea
individuando le classi di appartenenza.
   3.   Le   universita'  adeguano  gli  ordinamenti  didattici  alle
disposizioni  del  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e del
presente  decreto  entro  18  mesi  dalla  data  di  pubblicazione di
quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.