Art. 2. 1. I corsi di laurea si svolgono nelle facolta'. 2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di piu' facolta' della stessa universita' sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.