Art. 2.
   1. I corsi di laurea si svolgono nelle facolta'.
   2.  Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  27  gennaio  1998, n. 25, singoli corsi di laurea possono
essere  realizzati  con  il  concorso  di  piu' facolta' della stessa
universita'  sulla base di specifiche norme del regolamento didattico
di ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.