Art. 3.
   1.   Le   competenti  strutture  didattiche  determinano,  con  il
regolamento   didattico   del   corso   di   studio,  l'elenco  degli
insegnamenti  e  delle  altre attivita' formative di cui all'art. 12,
comma  2,  del  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo
criteri   di   stretta  funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi
specifici del corso.
   2.  I  regolamenti  didattici di ateneo determinano i casi in cui,
per  i  corsi di laurea delle classi linguistiche, la prova finale e'
sostenuta in lingua straniera.