Art. 4.
   1.  Per  ogni  corso  di  laurea i regolamenti didattici di ateneo
determinano  i  crediti  assegnati  a  ciascuna  attivita' formativa,
indicando,  limitatamente  a quelle previste nelle lettere a), b), c)
dell'articolo  10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n.   509,   il   settore  o  i  settori  scientifico-disciplinari  di
riferimento  e  il  relativo ambito disciplinare, in conformita' agli
allegati al presente decreto.
   2.  I  regolamenti  didattici  di ateneo stabiliscono il numero di
crediti  da  assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi
in  ambiti  disciplinari  per  i  quali  il  numero  stesso  non  sia
specificato nell'allegato.
   3. Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti, qualora
negli  allegati  siano  indicati  piu' di tre ambiti disciplinari per
ciascuno  dei  quali  non  sia stato specificato il numero minimo dei
relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun  corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad  almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso,
ai  quali  riservare  un  numero  adeguato  di crediti. I regolamenti
didattici  possono  disporre  l'impiego,  tra  le  attivita' affini o
integrative,  degli  ambiti formativi caratterizzanti non utilizzati,
assicurando  comunque  il  rispetto  dei  criteri  di cui al predetto
articolo 10, comma 1, lettera c).