Art. 5. 1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei curricula. L'integrazione e' consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti e' accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.