Art. 5.
   1.  Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5,
e  articolo 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n.  509,  i  regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i
relativi  crediti  mancanti  entro  i  limiti fissati nei regolamenti
medesimi,  l'eventuale  integrazione dei curricula. L'integrazione e'
consentita  anche  successivamente  al  conseguimento  del  titolo di
laurea.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) del predetto
decreto   ministeriale,   l'acquisizione   dei  crediti  mancanti  e'
accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.