Art. 3. Condizioni di reciprocita' di cui all'art. 2, comma 2.3 della deliberazione n. 140/00 Le condizioni di reciprocita' richiamate all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00, sono soddisfatte qualora siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) l'operatore di sistema confinante applica modalita', condizioni e corrispettivi tali da non comportare per il soggetto importatore di energia elettrica in Italia un onere significativamente superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della disciplina prevista per il vettoriamento in Italia dell'energia elettrica importata, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99; b) l'operatore di sistema confinante garantisce l'accesso alle proprie reti in maniera non discriminatoria, alle condizioni di cui alla precedente lettera a), per il transito dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.