Art. 3.
Condizioni  di  reciprocita'  di  cui  all'art.  2,  comma  2.3 della
                       deliberazione n. 140/00
  Le  condizioni  di  reciprocita'  richiamate all'art. 2, comma 2.3,
della   deliberazione  n.  140/00,  sono  soddisfatte  qualora  siano
verificate entrambe le seguenti condizioni:
    a) l'operatore   di   sistema   confinante   applica   modalita',
condizioni  e  corrispettivi  tali  da non comportare per il soggetto
importatore    di    energia    elettrica    in   Italia   un   onere
significativamente    superiore    a    quello    che    risulterebbe
dall'applicazione  della  disciplina prevista per il vettoriamento in
Italia dell'energia elettrica importata, ai sensi della deliberazione
dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99;
    b) l'operatore  di  sistema  confinante garantisce l'accesso alle
proprie  reti  in maniera non discriminatoria, alle condizioni di cui
alla  precedente  lettera  a), per il transito dell'energia elettrica
destinata all'importazione in Italia.