Art. 4.

A  decorrere  dalla  data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale i passaggi da un settore scientifico-disciplinare
ad   un   altro  possono  essere  disposti  solo  successivamente  ai
provvedimenti  di  reinquadramento  di  cui  all'art.  3.  I relativi
provvedimenti   sono   adottati   con   decreto   rettorale,   previa
acquisizione   del   parere   del   C.U.N.,   motivando   l'eventuale
difformita'. Il parere e' reso entro il termine previsto dal relativo
regolamento.

Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

                                  Il Ministro: ZECCHINO