Art. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all'art. 3. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformita'. Il parere e' reso entro il termine previsto dal relativo regolamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2000 Il Ministro: ZECCHINO