IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n.  193, con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Molise"   ed   e'   stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visti  i  ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente,
dalla  Fattoria  di  Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del
vino  nobile  di  Montepulciano,  intesi  ad  ottenere l'annullamento
dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  dirigenziale  18 maggio 1998,
nonche'  dell'art.  2,  comma  1,  e  dell'art.  6,  commi  10  e 11,
dell'annesso disciplinare di produzione;
  Viste  le  sentenze  n.  3889/2000  e  n.  3902/2000  del tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  sez. II-ter, con le quali
viene disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998
nelle  parti  in cui all'art. 2, comma 1, del sopracitato decreto, ed
all'art.  6, commi 10 ed 11, dell'annesso disciplinare di produzione,
e'   consentito   "l'abbinamento   della   denominazione  di  origine
controllata dei vini "Molise al nome del vitigno "Montepulciano ";
  Considerata  la  necessita'  di  prevedere disposizioni transitorie
finalizzate allo smaltimento del prodotto proveniente dalle vendemmie
anni   1998,  1999  e  2000,  in  attesa  del  perfezionamento  delle
procedure,  da  parte  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini nonche' del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali in esecuzione delle sentenze sopra richiamate,
inerenti  la  commercializzazione del vino a denominazione di origine
controllata  "Molise"  avente  come  base  il vitigno "Montepulciano"
senza che lo stesso venga utilizzato in denominazione;
  Valutati  gli  interessi  economici coinvolti, anche avuto riguardo
alla tutela del consumatore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In   esecuzione  delle  sentenze  del  tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio  citate  nelle premesse e' annullato il comma 1
dell'art.   2   del  decreto  dirigenziale  18  maggio  1998  recante
riconoscimento  della  denominazione  di  orgine controllata dei vini
"Molise",  e  agli  articoli  2  e  6  dell'annesso  disciplinare  di
produzione,   nelle   parti  che  consentono,  nella  designazione  e
presentazione  dei vini, l'abbinamento della denominazione di origine
controllata dei vini "Molise" al nome del vitigno "Montepulciano".