Art. 2.
  1. La  disposizione  di cui all'art. 1 si applica a decorrere dalla
vendemmia 2000.
  2. I  vini  prodotti  nelle vendemmie 1998 e 1999 che trovansi gia'
confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso e che sono
stati  ottenuti  da uve che risultano dichiarate con la denominazione
di  origine  controllata  "Molise"  con  il  riferimento  al nome del
vitigno  "Montepulciano",  alla  data  di  pubblicazione del presente
decreto possono utilizzare la denominazione di origine controllata di
cui   trattasi   unitamente   al  nome  del  detto  vitigno  fino  ad
esaurimento.
  3. In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, i vini della vendemmia
2000 provenienti da vigneti che, alla data di deposito delle sentenze
sopra   citate   presso   la   segreteria   del  tribunale  regionale
amministrativo  del  Lazio,  erano regolarmente iscritti all'albo dei
vigneti   della   denominazione   di   origine  controllata  "Molise"
Montepulciano  istituito presso la Camera di commercio competente per
territorio, e denunciati alla stessa entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, possono utilizzare, nella loro
commercializzazione,  il  riferimento  al  predetto  vitigno, purche'
riportino in etichetta l'anno di produzione delle uve.