Art. 3. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Molise" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni stabilite nel presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 10 ottobre 2000 Il direttore generale: Ambrosio