Art. 3.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vino con la denominazione di origine controllata "Molise" e'
tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle condizioni stabilite
nel presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
    Roma, 10 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio