Art. 4.
  Il  presente  decreto ha validita' fino a quando la regione Abruzzo
non  adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16,
comma  1,  legge  1o aprile  1999,  n.  91, e puo' essere revocato in
qualsiasi  momento  qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.