Art. 2.
                  Disposizioni transitorie e finali
  2.1.  Per l'anno 2000, la cassa conguaglio per il settore elettrico
corrisponde  alle imprese elettriche minori l'acconto di integrazione
tariffaria  determinato  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui al
precedente art. 1.
  2.2.   La  presente  deliberazione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
    Milano, 4 ottobre 2000
                                                 Il presidente: Ranci