Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 2.1. Per l'anno 2000, la cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponde alle imprese elettriche minori l'acconto di integrazione tariffaria determinato sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 1. 2.2. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 4 ottobre 2000 Il presidente: Ranci