IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista   la   legge   5   novembre   1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni, ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei  conti il 6 marzo1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista   l'istanza   della  societa'  S.r.l.  Barboglio  confezioni,
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 22 ottobre
1999,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti delle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 21 settembre 1999,
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1o ottobre
1999,  la  riduzione  massima  dell' orario di lavoro da quaranta ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  confezioni  in  serie  applicato  -  a  ventisei  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
sedici unita', su un organico complessivo di diciannove unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
  Considerato  che  la  societa'  ha  gia' usufruito, nell'ambito del
quinquennio,  previsto  dalla  vigente  normativa, del trattamento di
integrazione  salariale  per  contratto di solidarieta' dal 1o luglio
1996  al  30  giugno 1997 e dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998 e di
CIGO  secondo  il  prospetto  riepilogativo  fornito dall'I.N.P.S. di
Novara con nota del 1o agosto 2000, che si allega;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1o ottobre 1999 al completamento
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, la corresponsione del trattamento
di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984,  n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge  28 novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Barboglio  confezioni,  con sede in Casale
Monferrato  (Alessandria), unita' di Casale Monferrato (Alessandria),
(NID  9901000023),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore settimanali a ventisei ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari  a  sedici  unita',  su  un  organico  complessivo di diciannove
unita'.