Art. 2.
1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento
della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo e'
autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare
delle Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e
3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
2. Per gli interventi conseguenti alle attivita' previste al comma
1 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni
per l'anno 2000.
3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza
di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggo ed
alle attivita' di formazione strumentali all'attuazione della
convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonche'
connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti
attribuiti dalla Conferenza, e' autorizzata la spesa di lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali
interventi e' attribuito al Ministro della giustizia.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3, comma 1,
del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386
(Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata
in Sicilia): "Art. 1. - 1. Fermo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane,
nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del
territorio e di prevenzione di delitti di criminalita'
organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti
di personale militare delle Forze armate, posti a loro
disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi
dell'art. 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e dell'art.
19 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e
successive modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione
vigenti. 2. Nel corso delle operazioni di cui al comma
1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di
agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o
impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi o delle
infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di
polizia giudiziaria.
3. Ai fini di identificazione, per completare gli
accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia
giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso
i piu' vicini uffici o comandi della polizia di Stato o
dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli
esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.
4. In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle
operazioni di perquisizione e' data notizia, senza ritardo
e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono
effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le
convalida entro le successive 48 ore.
Art. 3. - 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari
di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di
cui all'art. 1 e' attribuita una indennita'
onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali,
i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva
prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva,
aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga
giornaliera, non puo' superare il trattamento economico
accessorio previsto per il personale delle Forze di
polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva
obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga
giornaliera, e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto
al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici
hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".