Art. 2.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro".