Art. 10. Visite ambulatoriali in particolari situazioni 1. Il medico, qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, e' tenuto ad informare il lavoratore stesso che deve eccepire il dissenso seduta stante, come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 15 luglio 1986; contemporaneamente lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, presso il gabinetto diagnostico della sede INPS interessata, per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario previsto dall'art. 6 citato. 2. In caso di necessita' particolari verifiche sanitarie e/o amministrative, l'INPS puo' disporre direttamente visite ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici.