Art. 11.
                          Commissioni miste
  Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, e'
cosi' modificato:
  "1.  Per  la  gestione  della disciplina di cui al presente decreto
saranno  costituite  in ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  commissioni miste, nominate dal direttore
della   sede   e  costituite,  per  l'amministrazione,  dallo  stesso
direttore   o  suo  delegato,  nonche'  dal  dirigente  medico-legale
responsabile del collegio medico-legale della sede provinciale e, per
la  componente  medica,  da un rappresentante designato dai medici di
controllo iscritti nelle liste speciali della provincia.".