Art. 11. Commissioni miste Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, e' cosi' modificato: "1. Per la gestione della disciplina di cui al presente decreto saranno costituite in ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale commissioni miste, nominate dal direttore della sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso direttore o suo delegato, nonche' dal dirigente medico-legale responsabile del collegio medico-legale della sede provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia.".