Art. 12.
                           C o m p e n s i
  1.  I  compensi  fissati  dall'art.  13 del decreto ministeriale 18
aprile 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure:
    a) visita  di  controllo  domiciliare eseguita in giorno feriale:
tariffa  minima  nazionale  prevista  per  la  visita a domicilio del
malato  di  cui  alla  tabella  A  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 17 febbraio 1992 e successive modificazioni;
    b) visita  di  controllo  domiciliare eseguita in giorno festivo:
tariffa di cui alla lettera a) maggiorata del 40%;
    c) visita  di  controllo domiciliare feriale non eseguita a causa
di  mancata reperibilita' del lavoratore: tariffa di cui alla lettera
a) meno il 25%;
    d) visita  di  controllo domiciliare festiva non eseguita a causa
di  mancata reperibilita' del lavoratore: tariffa di cui alla lettera
b) meno il 25%.
  2.   Per   l'utilizzo   di  autovettura  da  parte  del  medico  e'
riconosciuto,  per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla
cinta  urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP
per un litro di benzina verde.
  3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole
nel  cui  territorio  non  sia stata costituita una apposita lista di
medici  e  nelle  quali  non  sia  reperibile  in  loco  altro medico
dipendente  da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via
di  eccezione  le  visite  di cui trattasi al di fuori dell'orario di
lavoro  e  sempreche'  l'orario  dei  mezzi  pubblici di collegamento
consenta  il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il
compenso di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 e' maggiorato del
50%  e il compenso di cui al comma 2 e' sostituito dal rimborso delle
spese  di  traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo
la  tariffa  "passeggero"  dei  mezzi  navali  di  linea,  nonche' di
eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.
  4.  Per  l'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  e' riconosciuto
altresi',  qualora  il  rientro  sulla terraferma non possa avvenire,
secondo  gli  orari  dei  mezzi  di  trasporto,  entro  le ore 14, il
rimborso  delle  spese  effettivamente sostenute e documentate per un
pasto,  entro il limite massimo di L. 45.000, rivalutato annualmente,
a   decorrere   dal  1o  gennaio  2002,  in  relazione  agli  aumenti
intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.