Art. 14. Rimborso visite ambulatoriali A.S.L. 1. Qualora la visita ambulatoriale di controllo sia effettuata, secondo la previsione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, presso il presidio sanitario pubblico diverso dall'INPS, al presidio stesso e' rimborsato dall'INPS un importo pari al 50% dei compensi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 12.