Art. 14.
                Rimborso visite ambulatoriali A.S.L.
  1.  Qualora  la  visita  ambulatoriale di controllo sia effettuata,
secondo  la  previsione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 18
aprile 1996, presso il presidio sanitario pubblico diverso dall'INPS,
al presidio stesso e' rimborsato dall'INPS un importo pari al 50% dei
compensi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 12.