Art. 15.
                  Rimborso compensi ed altre spese
  1. I datori di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti, per
ogni visita medica richiesta, sono tenuti a corrispondere all'INPS, a
titolo di rimborso, i compensi e l'importo fisso a titolo di spese di
amministrazione  di cui agli articoli 12 e 13, nonche', limitatamente
alle visite eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi
diritto  alle  prestazioni  economiche di malattia a carico dell'INPS
stesso,   l'importo   di  cui  all'art.  14,  sia  quando  la  visita
ambulatoriale  e'  eseguita  dalla  A.S.L.,  sia  quando  e' eseguita
dall'INPS.