Art. 15. Rimborso compensi ed altre spese 1. I datori di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti, per ogni visita medica richiesta, sono tenuti a corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso, i compensi e l'importo fisso a titolo di spese di amministrazione di cui agli articoli 12 e 13, nonche', limitatamente alle visite eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS stesso, l'importo di cui all'art. 14, sia quando la visita ambulatoriale e' eseguita dalla A.S.L., sia quando e' eseguita dall'INPS.