Art. 2. Iscrizione nelle liste 1. In caso di affidamento di incarico a seguito di reintegrazione della lista di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, eventuali situazioni di incompatibilita' devono cessare entro i termini di cui al comma 3, dell'art. 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996. 2. Il termine di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 decorre in ogni caso dall'effettivo inizio dell'attivita' professionale. 3. In caso di necessita' di reintegrazione delle liste speciali l'iscrizione nelle liste stesse puo' essere richiesta anche da medici non ancora iscritti negli albi professionali della provincia cui e' riferita la lista. Nelle more della iscrizione nel predetto albo professionale, l'eventuale incarico e' sospeso fino ad un massimo di novanta giorni a partire dal ricevimento della lettera di incarico da parte dell'INPS, trascorsi i quali l'incarico non viene conferito. 4. In caso di parita' di punteggio, ai fini dell'inclusione nelle liste speciali, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 4, del decreto ministeriale 18 aprile 1996. 5. L'accettazione dell'incarico in una lista comporta l'automatica rinuncia a domande in precedenza avanzate per l'inserimento in altre liste.