Art. 2.
                       Iscrizione nelle liste
  1.  In  caso di affidamento di incarico a seguito di reintegrazione
della  lista  di  cui  all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile
1996, eventuali situazioni di incompatibilita' devono cessare entro i
termini  di  cui al comma 3, dell'art. 5, del decreto ministeriale 18
aprile 1996.
  2.  Il termine di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale
18   aprile   1996   decorre   in  ogni  caso  dall'effettivo  inizio
dell'attivita' professionale.
  3.  In  caso  di  necessita' di reintegrazione delle liste speciali
l'iscrizione nelle liste stesse puo' essere richiesta anche da medici
non  ancora  iscritti negli albi professionali della provincia cui e'
riferita  la  lista.  Nelle  more  della iscrizione nel predetto albo
professionale,  l'eventuale incarico e' sospeso fino ad un massimo di
novanta giorni a partire dal ricevimento della lettera di incarico da
parte dell'INPS, trascorsi i quali l'incarico non viene conferito.
  4.  In  caso di parita' di punteggio, ai fini dell'inclusione nelle
liste  speciali,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'ultimo
periodo  del comma 7, dell'art. 4, del decreto ministeriale 18 aprile
1996.
  5.  L'accettazione dell'incarico in una lista comporta l'automatica
rinuncia  a domande in precedenza avanzate per l'inserimento in altre
liste.