Art. 3.
                Conferma dei medici nelle graduatorie
  1.  Ai  fini  dell'eventuale  reintegrazione  nelle liste speciali,
previste  dall'art.  11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, sono
confermate  le  graduatorie esistenti, formate dall'INPS e costituite
dai  medici  che,  pur  avendo  a  suo  tempo,  a  seguito di carenze
riscontrate  nelle  suddette  liste,  avanzato  domanda di iscrizione
nelle stesse, non vi hanno trovato utile collocazione.
  2.  Le  graduatorie  dei  medici  di  cui  al comma precedente sono
aggiornate  al  31  dicembre di ogni anno, sulla base degli eventuali
ulteriori  punteggi acquisiti dai sanitari, o per effetto di rinuncia
da parte dei medici stessi.