Art. 3. Conferma dei medici nelle graduatorie 1. Ai fini dell'eventuale reintegrazione nelle liste speciali, previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, sono confermate le graduatorie esistenti, formate dall'INPS e costituite dai medici che, pur avendo a suo tempo, a seguito di carenze riscontrate nelle suddette liste, avanzato domanda di iscrizione nelle stesse, non vi hanno trovato utile collocazione. 2. Le graduatorie dei medici di cui al comma precedente sono aggiornate al 31 dicembre di ogni anno, sulla base degli eventuali ulteriori punteggi acquisiti dai sanitari, o per effetto di rinuncia da parte dei medici stessi.