Art. 5. Incompatibilita' 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e' sostituito dal seguente: "1. Non sara' conferibile l'incarico al medico che: a) non garantisca la propria disponibilita' ad eseguire visite di controllo almeno in una delle fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni in vigore; la disponibilita' di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilita', stabilita dall'Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l'assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di dodici visite di controllo settimanali; b) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro; c) svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali.".