Art. 6. Ordine di esclusione in caso di riduzione del numero dei medici delle liste 1. Al 31 dicembre di ogni anno e con effetto a partire dall'anno 2000, i medici nei confronti dei quali nel biennio solare scadente dalla predetta data del 31 dicembre sono stati assunti provvedimenti di diffida, sospensione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 oppure rilievi formali in ordine alla qualita', efficienza ed efficacia dell'attivita' prevista, sono inclusi in un particolare elenco secondo i punteggi che seguono: a) provvedimenti di diffida: punti 1; b) provvedimenti di sospensione: punti 1,5; c) provvedimenti di rilievo che non si traducano nei provvedimenti sub-a) e sub-b): punti 0,2. 2. I provvedimenti di cui alla lettera c) del precedente comma sono annualmente portati a conoscenza della commissione di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996. 3. In caso di necessita' di riduzione del numero dei medici della lista l'ipotesi contemplata al comma 4, dell'art. 7, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, viene escluso il medico che abbia riportato il maggiore punteggio indicato al comma 1. A parita' di punteggio viene escluso quello con minore anzianita' di laurea e, nel caso di ulteriore parita', il meno anziano di eta'. 4. Per la prima attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il periodo da prendere in considerazione per la valutazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) e' limitato al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.