Art. 7.
                          Carico di lavoro
  1.  All'art.  7 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
  "4.  Qualora  il  carico  di lavoro subisca oscillazioni in meno al
variare delle esigenze di servizio, la commissione di cui all'art. 12
del  decreto  ministeriale 18 aprile 1996 decide se ridurre il numero
delle  visite  mediche, entro un minimo di dodici visite settimanali,
ovvero  procedere  alla sospensione o alla revoca dall'incarico, come
previsto dal comma 4 dell'art. 7 del suddetto decreto.".