Art. 8.
                      Sospensione dall'incarico
  1.   L'indisponibilita'  del  sanitario  dovuta  a  giustificati  e
documentati  motivi,  comporta  da parte dell'Istituto la sospensione
dall'incarico  per  un  periodo  massimo  di centottanta giorni negli
ultimi   dodici   mesi,   trascorso   il   quale   il  medico  decade
automaticamente dall'incarico.
  2.  La durata delle sospensioni di cui al comma precedente non puo'
comunque   superare   il   limite  di  trecentosessantacinque  giorni
nell'ultimo quadriennio.
  3. Nei periodi di cui ai commi precedenti non sono computati quelli
per  infortuni  connessi  ad  incidenti  occorsi  in  occasione  o in
connessione con l'esercizio dell'attivita' di medico di controllo.
  4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non
si    applicano   ai   periodi   di   indisponibilita'   verificatisi
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
  5.  E'  abrogato il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 18
aprile 1996.