Art. 8. Sospensione dall'incarico 1. L'indisponibilita' del sanitario dovuta a giustificati e documentati motivi, comporta da parte dell'Istituto la sospensione dall'incarico per un periodo massimo di centottanta giorni negli ultimi dodici mesi, trascorso il quale il medico decade automaticamente dall'incarico. 2. La durata delle sospensioni di cui al comma precedente non puo' comunque superare il limite di trecentosessantacinque giorni nell'ultimo quadriennio. 3. Nei periodi di cui ai commi precedenti non sono computati quelli per infortuni connessi ad incidenti occorsi in occasione o in connessione con l'esercizio dell'attivita' di medico di controllo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai periodi di indisponibilita' verificatisi precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. 5. E' abrogato il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 aprile 1996.