Art. 9. Provvedimenti di revoca 1. I provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico di cui alla lettera b) dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 sono adottati dal direttore della sede, sentita la commissione di cui all'art. 12 del medesimo decreto. 2. I provvedimenti di decadenza dall'incarico di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, e al comma 1, dell'art. 8, del presente decreto, assunti dal direttore della sede, sono portati a conoscenza della commissione mista.