Art. 9.
                       Provvedimenti di revoca
  1.  I  provvedimenti  di  sospensione o revoca dall'incarico di cui
alla  lettera b) dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 aprile 1996
sono adottati dal direttore della sede, sentita la commissione di cui
all'art. 12 del medesimo decreto.
  2.  I  provvedimenti  di decadenza dall'incarico di cui al comma 2,
dell'art.  6,  del decreto ministeriale 18 aprile 1996, e al comma 1,
dell'art.  8, del presente decreto, assunti dal direttore della sede,
sono portati a conoscenza della commissione mista.