Art. 10.
                          Norme transitorie
  1. I fornitori gia' registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996
sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto
a   condizione   che  specifichino  le  attivita'  che  intraprendono
nell'ambito  del  presente  decreto, tramite comunicazione scritta ai
servizi  fitosanitari  competenti,  impegnandosi  ad  adempiere  agli
obblighi conseguenti.