Art. 10.
Norme transitorie
1. I fornitori gia' registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996
sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto
a condizione che specifichino le attivita' che intraprendono
nell'ambito del presente decreto, tramite comunicazione scritta ai
servizi fitosanitari competenti, impegnandosi ad adempiere agli
obblighi conseguenti.