Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "centro aziendale": unita' produttiva autonoma stabilmente
costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti
previsti;
b) "campo di produzione": unita' produttiva dipendente da un
centro aziendale sito nella stessa o in altra regione;