Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) "centro  aziendale":  unita'  produttiva  autonoma stabilmente
costituita,  presso  la  quale  sono tenuti i registri ed i documenti
previsti;
    b) "campo  di  produzione":  unita'  produttiva  dipendente da un
centro aziendale sito nella stessa o in altra regione;