Art. 3.
Requisiti fitosanitari dei materiali
1. Fatte salve le disposizioni del decreto 31 gennaio 1996 e
successive modificazioni, il materiale di moltiplicazione delle
piante ornamentali dev'essere, almeno ad una ispezione visiva,
sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonche' dei
relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualita' e
da ridurre la possibilita' di utilizzarlo come materiale di
moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli organismi o
delle malattie elencati nell'allegato I del presente decreto, per
quanto concerne il genere o la specie considerati.