Art. 3.
                Requisiti fitosanitari dei materiali
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  del  decreto  31 gennaio 1996 e
successive  modificazioni,  il  materiale  di  moltiplicazione  delle
piante  ornamentali  dev'essere,  almeno  ad  una  ispezione  visiva,
sostanzialmente  privo  di  organismi nocivi o malattie - nonche' dei
relativi  indizi  o sintomi - tali da compromettere la sua qualita' e
da   ridurre   la  possibilita'  di  utilizzarlo  come  materiale  di
moltiplicazione;  in  particolare, dev'essere privo degli organismi o
delle  malattie  elencati  nell'allegato  I del presente decreto, per
quanto concerne il genere o la specie considerati.