Art. 4.
                  Requisiti di identita' varietale
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione commercializzati devono avere
l'identita'  e  la  purezza del genere o della specie o, se del caso,
del  gruppo  di  piante  cui  appartengono  e,  se commercializzati o
destinati  ad  essere commercializzati con riferimento alla varieta',
devono avere altresi' l'identita' e la purezza della stessa varieta'.
  2.  Riguardo  a  varieta'  per  le  quali sia gia' stata presentata
domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione
al  registro  nazionale, si deve utilizzare, finche' non sia concessa
l'autorizzazione,  il  riferimento  al selezionatore o il nome da lui
proposto.
  3.  La  domanda  di  iscrizione  al  registro nazionale deve essere
presentata   conformemente   all'allegato  II,  corredata  da  schede
descrittive   conformi   agli  orientamenti  internazionali  proposti
dall'Unione protezione novita' vegetali (U.P.O.V.).