Art. 4.
Requisiti di identita' varietale
1. I materiali di moltiplicazione commercializzati devono avere
l'identita' e la purezza del genere o della specie o, se del caso,
del gruppo di piante cui appartengono e, se commercializzati o
destinati ad essere commercializzati con riferimento alla varieta',
devono avere altresi' l'identita' e la purezza della stessa varieta'.
2. Riguardo a varieta' per le quali sia gia' stata presentata
domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione
al registro nazionale, si deve utilizzare, finche' non sia concessa
l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui
proposto.
3. La domanda di iscrizione al registro nazionale deve essere
presentata conformemente all'allegato II, corredata da schede
descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti
dall'Unione protezione novita' vegetali (U.P.O.V.).