Art. 5.
Requisiti degli elenchi delle varieta' tenuti dai fornitori
1. Gli elenchi delle varieta' tenuti dai fornitori ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 151, devono fornire le seguenti informazioni:
a) la denominazione della varieta' e gli eventuali sinonimi
comunemente noti;
b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varieta' e il
sistema di moltiplicazione applicato;
c) la descrizione della varieta' almeno sulla base delle
caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle
disposizioni relative alle domande di concessione della privativa
comunitaria per i ritrovati vegetali, qualora applicabili;
d) le indicazioni, per quanto possibile, sugli elementi che
differenziano la varieta' dalle altre maggiormente somiglianti.
2. I fornitori la cui attivita' si limita alla sola distribuzione
di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, prodotte da
altri, sono esonerati dagli obblighi di cui alle lettere b) e d) del
comma precedente.