Art. 5.
     Requisiti degli elenchi delle varieta' tenuti dai fornitori
  1.  Gli  elenchi  delle  varieta'  tenuti  dai  fornitori  ai sensi
dell'art.  8,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 151, devono fornire le seguenti informazioni:
    a) la  denominazione  della  varieta'  e  gli  eventuali sinonimi
comunemente noti;
    b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varieta' e il
sistema di moltiplicazione applicato;
    c) la   descrizione   della  varieta'  almeno  sulla  base  delle
caratteristiche   e   delle   loro  espressioni,  conformemente  alle
disposizioni  relative  alle  domande  di concessione della privativa
comunitaria per i ritrovati vegetali, qualora applicabili;
    d) le  indicazioni,  per  quanto  possibile,  sugli  elementi che
differenziano la varieta' dalle altre maggiormente somiglianti.
  2.  I  fornitori la cui attivita' si limita alla sola distribuzione
di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, prodotte da
altri,  sono esonerati dagli obblighi di cui alle lettere b) e d) del
comma precedente.