Art. 6.
Registrazione del fornitore
1. Il fornitore che intende essere registrato ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, deve presentare
apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per
territorio dove ha la sede legale, secondo la procedura di cui
all'art. 20 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, specificando le
attivita' che si intraprendono nell'ambito del presente decreto.
Qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro
ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 536, puo' essere presentata un'unica domanda.
2. Qualora il fornitore abbia centri aziendali ubicati in regioni
diverse da quella ove e' situata la sede legale, deve inoltrare
domanda di registrazione anche ai servizi fitosanitari regionali
competenti per territorio. Nel caso che l'attivita' svolta in regione
diversa da quella della sede legale non contempli un centro
aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, e' sufficiente
inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della
domanda di registrazione nonche' del certificato di iscrizione al
registro ufficiale dei produttori, non appena acquisito.