Art. 6.
                     Registrazione del fornitore
  1.  Il fornitore che intende essere registrato ai sensi dell'art. 5
del  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  151, deve presentare
apposita  domanda  al servizio fitosanitario regionale competente per
territorio  dove  ha  la  sede  legale,  secondo  la procedura di cui
all'art. 20 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, specificando le
attivita'  che  si  intraprendono  nell'ambito  del presente decreto.
Qualora  la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro
ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 536, puo' essere presentata un'unica domanda.
  2.  Qualora  il fornitore abbia centri aziendali ubicati in regioni
diverse  da  quella  ove  e'  situata  la sede legale, deve inoltrare
domanda  di  registrazione  anche  ai  servizi fitosanitari regionali
competenti per territorio. Nel caso che l'attivita' svolta in regione
diversa   da  quella  della  sede  legale  non  contempli  un  centro
aziendale,  ma  solo  campi  di produzione o depositi, e' sufficiente
inviare  ai  servizi  fitosanitari  regionali  competenti copia della
domanda  di  registrazione  nonche'  del certificato di iscrizione al
registro ufficiale dei produttori, non appena acquisito.