Art. 7.
                  Identificazione dei punti critici
  1.  Ai  fini dell'identificazione dei punti critici di cui all'art.
6,  comma  1,  lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
151,   i  fornitori  devono  attenersi  alle  linee  guida  riportate
nell'allegato III al presente decreto.