Art. 8.
                      Idoneita' dei laboratori
  1.  I  titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per
il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei
materiali   di   moltiplicazione   delle  piante  ornamentali  devono
presentare  domanda  al  servizio  fitosanitario regionale competente
indicando  i  tipi  di analisi e le specie vegetali su cui si intende
operare.
  2.  I  laboratori  per  poter ottenere il riconoscimento a svolgere
analisi,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 5, del decreto legislativo
19 maggio  2000,  n. 151, devono possedere, almeno le apparecchiature
necessarie   allo  svolgimento  delle  analisi  per  ogni  gruppo  di
organismi   nocivi   secondo   le  metodologie  in  uso  riconosciute
scientificamente  ed essere condotti da personale tecnico-scientifico
qualificato.
  3.  I  laboratori  che  intendono  effettuare  prove di rispondenza
varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle
impronte  genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in
quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari.
  4.  Se  il  titolare  di  un  laboratorio  intende svolgere analisi
diverse  da  quelle  per  cui  e'  stato  riconosciuto  idoneo,  deve
acquisire specifico riconoscimento.
  5.   Il   Servizio  fitosanitario  competente  esamina  le  domande
presentate  dai  laboratori  e  provvede all'eventuale riconoscimento
d'idoneita',  dandone  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali.