Art. 8.
Idoneita' dei laboratori
1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per
il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono
presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente
indicando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui si intende
operare.
2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere
analisi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 151, devono possedere, almeno le apparecchiature
necessarie allo svolgimento delle analisi per ogni gruppo di
organismi nocivi secondo le metodologie in uso riconosciute
scientificamente ed essere condotti da personale tecnico-scientifico
qualificato.
3. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza
varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle
impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in
quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari.
4. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi
diverse da quelle per cui e' stato riconosciuto idoneo, deve
acquisire specifico riconoscimento.
5. Il Servizio fitosanitario competente esamina le domande
presentate dai laboratori e provvede all'eventuale riconoscimento
d'idoneita', dandone comunicazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali.