Art. 9.
                  Documento di commercializzazione
  1.  Le  etichette  o  i documenti rilasciate dal fornitore ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151,
devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in
precedenza,  stampati  almeno  in  italiano  e  devono  contenere  le
seguenti diciture:
    a) indicazione "qualita' CE";
    b) indicazione "Italia" oppure "I";
    c) indicazione del servizio fitosanitario regionale competente;
    d) numero di registrazione del fornitore;
    e) numero di serie, di settimana o di lotto;
    f) denominazione botanica;
    g) denominazione varietale, se del caso; nel caso di portinnesti:
denominazione varietale o sua designazione;
    h) denominazione del gruppo di piante, se del caso;
    i) quantitativo;
    j)  nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome del paese di
produzione.
  3.  Qualora  il  materiale  sia scortato da passaporto delle piante
quest'ultimo   puo'   costituire,   se   il  fornitore  lo  desidera,
l'etichetta  o  il  documento  di commercializzazione. Vanno tuttavia
fornite  l'indicazione  "qualita'  CE" e, se del caso, il riferimento
alla  denominazione  varietale, al portinnesto o al gruppo di piante.
Nel  caso di importazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma
2,  del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, va indicato anche
il  nome  del  paese  di  produzione. Tale informazione puo' figurare
sullo  stesso  documento  che  contiene il passaporto delle piante ma
deve essere chiaramente distinta.
  4.  I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi
terzi,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto legislativo
19 maggio  2000,  n.  151,  al  fine  di  assicurare  che i materiali
presentino    garanzie    equivalenti,   devono   produrre   apposita
dichiarazione sotto la propria responsabilita' a norma della legge n.
15 del 1968 e successive modifiche.
  5.  Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione
rivolta  a persone non impegnate professionalmente nella produzione o
nella   vendita   delle   piante   ornamentali  o  dei  materiali  di
moltiplicazione,   i  requisiti  relativi  all'etichettatura  possono
essere  circoscritti  alla  denominazione  botanica, al nome comune o
alla varieta' qualora esistente.