Art. 9.
Documento di commercializzazione
1. Le etichette o i documenti rilasciate dal fornitore ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151,
devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in
precedenza, stampati almeno in italiano e devono contenere le
seguenti diciture:
a) indicazione "qualita' CE";
b) indicazione "Italia" oppure "I";
c) indicazione del servizio fitosanitario regionale competente;
d) numero di registrazione del fornitore;
e) numero di serie, di settimana o di lotto;
f) denominazione botanica;
g) denominazione varietale, se del caso; nel caso di portinnesti:
denominazione varietale o sua designazione;
h) denominazione del gruppo di piante, se del caso;
i) quantitativo;
j) nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome del paese di
produzione.
3. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante
quest'ultimo puo' costituire, se il fornitore lo desidera,
l'etichetta o il documento di commercializzazione. Vanno tuttavia
fornite l'indicazione "qualita' CE" e, se del caso, il riferimento
alla denominazione varietale, al portinnesto o al gruppo di piante.
Nel caso di importazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, va indicato anche
il nome del paese di produzione. Tale informazione puo' figurare
sullo stesso documento che contiene il passaporto delle piante ma
deve essere chiaramente distinta.
4. I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi
terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 151, al fine di assicurare che i materiali
presentino garanzie equivalenti, devono produrre apposita
dichiarazione sotto la propria responsabilita' a norma della legge n.
15 del 1968 e successive modifiche.
5. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione
rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o
nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di
moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono
essere circoscritti alla denominazione botanica, al nome comune o
alla varieta' qualora esistente.