Art. 4.
  Il   presente  decreto  ha  validita'  fino  a  quando  la  regione
Emilia-Romagna non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi
dell'art.  16,  comma  1,  della  legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo'
essere  revocato  in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in
tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.