Art. 2. Approvazione dei requisiti 1. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' di medicina trasfusionale, riportati nell'allegato parte integrante del presente decreto, tenuti presenti in quanto applicabili: i requisiti minimi organizzativi generali; i requisiti minimi per lo svolgimento dell'attivita' ambulatoriale; i requisiti minimi per i servizi di medicina di laboratorio (per la parte dell'attivita' delle strutture trasfusionali che e' riconducibile all'attivita' analitica); i requisiti minimi per il day-hospital contenuti nel sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.