Art. 2.
                     Approvazione dei requisiti
  1.  Ferma  restando  la  competenza  delle regioni e delle province
autonome  nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie,
sono  approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi   richiesti   per  l'esercizio  delle  attivita'  di  medicina
trasfusionale,  riportati nell'allegato parte integrante del presente
decreto, tenuti presenti in quanto applicabili:
    i requisiti minimi organizzativi generali;
    i    requisiti   minimi   per   lo   svolgimento   dell'attivita'
ambulatoriale;
    i  requisiti minimi per i servizi di medicina di laboratorio (per
la   parte   dell'attivita'  delle  strutture  trasfusionali  che  e'
riconducibile all'attivita' analitica);
    i  requisiti minimi per il day-hospital contenuti nel sopracitato
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.