Art. 3.
                      Definizione dei requisiti
  1.  Le  strutture  di  cui all'art. 5 sono tenute a rispettare e ad
adeguarsi  ai  requisiti minimi generali e specifici, di cui all'art.
2. Restano ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale,
regionale e nei regolamenti edilizi comunali.
  2.  Le  regioni  disciplinano  le modalita' per l'accertamento e la
verifica del rispetto dei requisiti minimi.
  3.  La  verifica  della permanenza dei requisiti minimi deve essere
effettuata  con  periodicita' almeno quinquennale e ogni qualvolta le
regioni  ne  ravvisino la necessita' ai fini del buon andamento delle
attivita' sanitarie.
  4.  Le  regioni  determinano,  ai  sensi del combinato disposto dei
commi  4 e 7 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, gli standard di
qualita'  che  costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento
di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per
l'autorizzazione di cui all'art. 2.
  5.  I requisiti ulteriori, di cui al comma 4 del presente articolo,
oltre che presupposto per l'accreditamento, costituiscono altresi' il
fondamento  dei  piani  annuali  preventivi,  cosi'  come  previsti e
definiti dalla normativa vigente.