LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art.  7,  che istituisce la Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre  1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei
medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono
state  previste  le  "Note  relative alla prescrizione e modalita' di
controllo  delle  confezioni  riclassificate", modificate e integrate
con successivi provvedimenti;
  Visti il provvedimento 7 agosto 1998, concernente: "Revisione delle
note    riportate    nel    provvedimento    10 dicembre    1993   di
riclassificazione   dei   medicinali   e   successive  modificazioni"
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale
n.  239  del  13 ottobre  1998  nonche' i successivi provvedimenti di
modifica e integrazione;
  Visto,  in  particolare,  il  proprio provvedimento dell'8 febbraio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81
dell'8 aprile  1999 concernente: "Aggiornamento delle "Note riportate
nel   provvedimento   30 dicembre   1993   di  riclassificazione  dei
medicinali  e  successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e n.
2-bis";
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che
stabilisce,   tra   l'altro,  che  "la  prescrizione  dei  medicinali
rimborsabili  a  carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme
alle  condizioni  e alle limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco";
  Vista  la  domanda  avanzata in data 5 maggio 1999, con la quale la
societa'  Ravizza  farmaceutici S.p.a., con sede in Muggio' (Milano),
chiede l'inserimento della specialita' medicinale denominata "Tauro",
a  base  di acido tauroursodesossicolico, nella forma e confezioni 20
capsule  250  mg,  A.I.C.  n.  026772032, e "Mite" 20 capsule 150 mg,
A.I.C. n. 026772020, nella citata nota 2-bis;
  Vista  la  propria deliberazione, assunta nella seduta del 21 marzo
2000,  rettificata  il 10 maggio 2000, concernente l'inclusione nella
nota  2-bis  della  specialita'  medicinale denominata "Tauro", della
societa'    Ravizza    farmaceutici   S.p.a.,   a   base   di   acido
tauroursodesossicolico,  nella forma e confezioni: 20 capsule 250 mg,
A.I.C. n. 026772032, e "Mite" 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026772020;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il    provvedimento    della    Commissione   unica   del   farmaco
dell'8 febbraio   1999,   concernente:   "Aggiornamento  delle  "Note
riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei
medicinali  e  successive  modificazioni.  Modifica  alla nota n. 2 e
della nota n. 2-bis", e' integrato come segue:
    alla   nota   2-bis  sono  aggiunti  il  principio  attivo  acido
tauroursodesossicolico  e, in riferimento allo stesso, la specialita'
medicinale  denominata  TAURO  della  societa'  Ravizza  farmaceutici
S.p.a.  nella  forma  farmaceutica  e  confezioni: 20 capsule 250 mg,
A.I.C. n. 026772032, e "Mite" 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026772020.