IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire,  con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto  il  decreto  del 17 ottobre 2000 del Ministro delle finanze,
con il quale, nell'esercizio del potere attribuito dal citato art. 9,
comma  2,  della  legge  n.  212  del  2000;  sono  stati sospesi dal
13 ottobre  al 31 ottobre 2000 i termini relativi agli adempimenti ed
ai  versamenti  tributari a favore dei soggetti che, alla stessa data
del  13 ottobre  2000,  avevano  il  domicilio  fiscale nelle regioni
Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;
  Ritenute   sussistenti   le   condizioni  per  sospendere  fino  al
16 dicembre  2000 l'adempimento degli obblighi tributari dei soggetti
aventi   il  domicilio  fiscale  nelle  regioni  individuate  con  le
ordinanze  n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000 e
n. 3093 dell'8 novembre 2000, del Ministro dell'interno, delegato per
il  coordinamento  della  protezione  civile,  i  cui  immobili siano
oggetto  di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o
parziale o che hanno subito un danno superiore al trenta percento del
valore dei beni attestato mediante perizia giurata;
  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  aventi,  alla data degli eventi calamitosi, il
domicilio  fiscale nelle regioni di cui all'art. 1 delle ordinanze n.
3090  del  18 ottobre 2000 e n. 3092 del 27 ottobre 2000 del Ministro
dell'interno,  delegato per il coordinamento della protezione civile,
le  cui  abitazioni  ed  immobili, sede di attivita' produttive, sono
oggetto  di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o
parziale,  o  che hanno subito un danno superiore al trenta per cento
del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi
fino  al  16 dicembre  2000  i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti  tributari.  Non  si  fa  luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
  2.  Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' nei confronti
dei  soggetti,  anche  in  qualita'  di sostituti di imposta, diversi
dalle  persone  fisiche,  che,  alla  data  degli  eventi calamitosi,
svolgevano,  nelle  regioni  di  cui  allo  stesso comma 1, attivita'
produttive   in   immobili  oggetto  di  ordinanze  di  sgombero  per
inagibilita' totale o parziale, nei quali avevano:
    a) la sede legale;
    b) la sede legale e quella operativa;
    c) la  sede  operativa;  in  tal  caso, le citate disposizioni si
applicano  limitatamente  agli adempimenti ed ai versamenti tributari
relativi alle attivita' svolte nelle predette regioni.
  3. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche agli adempimenti
ed ai versamenti tributari relativi ad attivita' svolte nelle regioni
di  cui  allo  stesso  comma  1 da soggetti che hanno subito un danno
superiore  al  trenta  per  cento dei beni strumentali, attestato con
perizia giurata.
  4. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta,
a  richiesta  dei  soggetti  di cui al comma 1, non devono operare le
ritenute  alla fonte. Le ritenute gia' operate devono comunque essere
versate.
  5.  La  sospensione  di  cui  al  precedente  comma  4  si  applica
esclusivamente  alle  ritenute  alla  fonte  da  operare  a titolo di
acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
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