Art. 2. 1. La sospensione disposta con il decreto del 17 ottobre 2000, del Ministro delle finanze e' prorogata al 21 novembre 2000. 2. I soggetti che hanno beneficiato della sospensione disposta con il predetto decreto del 17 ottobre 2000, come prorogata dal comma 1 del presente articolo, e che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente decreto, provvedono entro il 22 novembre 2000, senza aggravio di interessi e sanzioni, a svolgere gli adempimenti e ad effettuare i versamenti sospesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000 Il Ministro: Del Turco