Art. 2.
  1.  La sospensione disposta con il decreto del 17 ottobre 2000, del
Ministro delle finanze e' prorogata al 21 novembre 2000.
  2.  I soggetti che hanno beneficiato della sospensione disposta con
il  predetto  decreto del 17 ottobre 2000, come prorogata dal comma 1
del  presente  articolo,  e  che non rientrano nelle categorie di cui
all'art.  1,  commi  1 e 2, del presente decreto, provvedono entro il
22 novembre  2000, senza aggravio di interessi e sanzioni, a svolgere
gli adempimenti e ad effettuare i versamenti sospesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 novembre 2000
                                               Il Ministro: Del Turco