Art. 2.
                Autotrasporto di merci in conto terzi
  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento
del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di
merci  in  conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa
richiedente,  per  il  primo quadrimestre dell'anno 2001, sommando il
numero  dei  transiti  effettuati  dall'impresa interessata nel primo
quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra cosi' ottenuta
viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.
  2. La cifra ottenuta ai sensi del precedente comma viene ridotta di
un   numero   di  ecopunti  corrispondente  ai  transiti  illegittimi
effettuati  dall'impresa  nel  1o  quadrimestre  dell'anno  2000.  La
riduzione   non   potra',   comunque,   essere   superiore   al   50%
dell'assegnazione  calcolata  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo.
  3. Il  numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo
quadrimestre  dell'anno  1999 e nel primo quadrimestre dell'anno 2000
viene   determinato   sulla   base  dei  dati  rilevati  dal  sistema
informativo della Kapsch.
  4. L'amministrazione  si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul  consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.