Art. 2. Autotrasporto di merci in conto terzi 1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa richiedente, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel primo quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23. 2. La cifra ottenuta ai sensi del precedente comma viene ridotta di un numero di ecopunti corrispondente ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2000. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3. Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo quadrimestre dell'anno 1999 e nel primo quadrimestre dell'anno 2000 viene determinato sulla base dei dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch. 4. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.