Art. 3. 1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi.