Art. 3.
  1. Nell'eventualita'  che  la  somma  totale  delle assegnazioni di
ecopunti  alle  imprese interessate superi, per il primo quadrimestre
dell'anno  2001,  il  numero totale degli ecopunti riservati, secondo
quanto  indicato  nell'art.  1 del presente decreto, alle imprese che
effettuano  trasporto  di  merci  in  conto  terzi,  il  numero degli
ecopunti,  calcolato  per ciascuna impresa in base ai criteri esposti
nel  precedente  art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale
pari  alla  differenza  tra  la  somma  totale  delle assegnazioni di
ecopunti  calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti
riservati, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che
effettuano trasporto di merci in conto terzi.