Art. 4. 1. Le imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2 del presente decreto, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il primo quadrimestre dell'anno 2001, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. La mancata presentazione della domanda entro i termini e secondo le forme indicate nei comma precedenti comportera' l'impossibilita' di ottenere ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2001. 4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta avverra' nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.