Art. 4.
  1. Le  imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2
del  presente  decreto,  possono  presentare domanda, per ottenere la
quota di ecopunti spettante per il primo quadrimestre dell'anno 2001,
entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente
decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di L. 20.000
sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei
trasporti  e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri
- Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  3. La mancata presentazione della domanda entro i termini e secondo
le  forme  indicate nei comma precedenti comportera' l'impossibilita'
di ottenere ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2001.
  4. L'assegnazione  degli  ecopunti  alle imprese che ne hanno fatto
richiesta  avverra'  nell'ambito  dei  tempi tecnici necessari per il
compimento di tale operazione.